Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel relativo regolamento comunale.

Approfondimenti

Chi la deve pagare?

La TARI è corrisposta da chiunque nel territorio comunale possegga o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc..) locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

Si intendono per:

  • locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie
  • aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie; gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi.

L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, e gas costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Sono esenti i locali ad uso abitativo serviti da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), purché gli stessi risultino privi di arredo.

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Quali sono le esenzioni per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio?

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare soggette a tributo:

  • le superfici adibite all’allevamento di animali
  • le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli
  • i locali e aree scoperte destinati all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, con l’eccezione delle superfici a destinazione agricola sulle quali si producono rifiuti urbani comunque conferiti al pubblico servizio (esempio: abitazione rurale, agriturismo, fattoria didattica, superficie vendita prodotti agricoli ecc..)
  • le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali i e/o pericolosi.

Relativamente all’attività esercitata, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell’apposito regolamento comunale TARI.

Non si dà luogo ad alcuna detassazione, nel computo delle superfici relative alle aree scoperte operative, nelle quali non vi è alcuna produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

Per fruire della detassazione occorre presentare apposita dichiarazione TARI indicando ed allegando nella stessa quanto previsto nell’apposito regolamento comunale TARI.

Quale è la superficie assoggettabile al tributo?

La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile ed è misurata al filo interno dei muri. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

La superficie dei locali tassabili è rilevata dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20mq per colonnina di erogazione.

Come si determina la tariffa?

La TARI, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, è proporzionata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Le tariffe sono composte da una quota fissa che è finalizzata alla copertura integrale dei costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile che è rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito.

Le tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenza domestica (le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze di queste) e non domestica (le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere).

L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche sono determinati contestualmente all’adozione della delibera di fissazione delle tariffe.

Quando si paga?

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Quando si presenta la dichiarazione?

La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dell’unità immobiliare deve essere  presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o dell'area o è intervenuta relativa variazione, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso, della detenzione o della variazione.

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare; nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo; nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. 

Le variazioni relative limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica (numero occupanti), non hanno obbligo di presentazione della denuncia in quanto sono rilevati d’ufficio al 1° gennaio di ogni anno dall’ufficio anagrafe o, per le nuove utenze, alla data di inizio possesso o detenzione dell'immobile. Le variazioni che interverranno successivamente avranno efficacia a decorrere dall’anno successivo.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dell’intestatario dell’utenza TARI (esempio: stati famiglia separati, residenza diversa, ecc..) e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Quali sono e come si richiedono riduzioni e agevolazioni ai fini della TARI?

Le riduzioni ed agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche, oltre a quelle previste per legge, sono quelle stabilite nel relativo regolamento comunale TARI.

Tutte le riduzioni e agevolazioni (domestiche e non domestiche) sono concesse unicamente, salvo diversa disposizione, su richiesta da parte dell’interessato utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dall’ufficio tributi.

Agevolazioni o esenzioni per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

Come previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10 le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

Si precisa che per ottenere tale agevolazione è necessario conferire al soggetto privato tutti i propri rifiuti urbani, in caso contrario la riduzione della quota variabile del tributo sarà proporzionale alla quantità avviata a recupero così come previsto dal relativo regolamento comunale TARI.

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota in percentuale della tariffa variabile stabilita nel regolamento comunale TARI.

Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’ufficio ambiente e tributi del Comune ed al gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dall'anno successivo.

La dichiarazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dal Comune ed allegando la documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti prodotti. Entro il 31/03 dell'anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

La scelta di avvalersi dei soggetti privati avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all’ufficio ambiente del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il gestore della raccolta, in raccordo con l’ufficio ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio.

Solo per l’anno 2021 la dichiarazione può essere presentata entro il 31 luglio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Quali possono essere esempi di casi particolari ai fini TARI?

1) Persone occupate nel servizio di volontariato o in attività lavorativa prestata all’estero ovvero degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari

In questi casi, la persona assente, per un periodo non inferiore all’anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

2) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione

Non sono soggetti alla TARI, i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile.

3) Immobili privi di arredo e di utenze

Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all’uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all’uso i locali e le aree non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce) e privi di arredo.

Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali ad uso abitativo serviti da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), purché gli stessi risultino privi di arredo.

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o gas costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Come si calcola l'importo dovuto a titolo di TARI?

L’importo dovuto a titolo di TARI è calcolato nel seguente modo:

  • utenza domestica = (quota fissa + quota variabile numero di occupanti ) x Mq

Il numero di occupanti è quello rilevato d’ufficio al 1° gennaio di ogni anno dall’anagrafe stessa o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni che interverranno successivamente avranno efficacia a decorrere dall’anno successivo.

  • utenza non domestica = (quota fissa + quota variabile categoria tariffaria attività) x Mq

Alla TARI si applica infine l’addizionale provinciale (dal 2021 istituito proprio codice tributo “TEFA”), fino al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla provincia per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Il versamento della TARI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza 5 luglio, 5 settembre, 10 dicembre.

Le rate sono calcolate come indicato di seguito:

  • prima rata di luglio: “acconto” d’importo pari al 40% del tributo applicando le tariffe dell’anno precedente, oltre l'addizionale provinciale TEFA
  • seconda rata di settembre: “acconto” d’importo pari al 40% del tributo applicando le tariffe dell’anno precedente, oltre l'addizionale provinciale TEFA
  • terza rata di dicembre: “saldo/conguaglio” calcolata sulla base delle tariffe dell’anno in corso, tenendo conto delle rate in acconto di luglio e settembre.

Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in l’importo annuale sia inferiore a 12 euro.

Il pagamento del tributo dovuto è effettuato utilizzando i modelli F24 allegati agli avvisi di pagamento:

 

  • presso gli istituti bancari
  • presso gli uffici postali
  • online (“home banking”) riportando nei relativi campi richiesti durante la fase di pagamento i seguenti codici tributo: 
  1. codice comune: I324 “Comune di Sant’Elpidio a Mare”
  2. codice tributo comunale: 3944 “TARI – tassa sui rifiuti – articolo 1, comma 639, Legge n. 147/2013”
  3. codice tributo provinciale: TEFA “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”.

Per consultare la propria posizione tributaria riguardante lo stato dichiarativo e dei rispettivi versamenti è possibile accedere mediante autenticazione al cassetto fiscale del contribuente.

In caso di omessi, parziali o tardivi versamenti, riportati anche nell’avviso di pagamento TARI inviato, possono essere sanati applicando il ravvedimento operoso purché la violazione non sia stata già contestata ed avendone avuto formale conoscenza. É possibile calcolare l'importo di imposta, sanzioni e interessi, accedendo attraverso autenticazione al cassetto fiscale del contribuente oppure visitando il sito delle amministrazioni comunali italiane.

Agevolazioni TARI per utenze domestiche

I requisiti per chiedere le agevolazioni TARI per utenze domestiche sono i seguenti:

  • i soggetti devono risiedere o avere dimora per più di 6 mesi all'estero
  • gli immobili a disposizione stagionale o in forma discontinua
  • i fabbricati rurali usati come abitazione principale dall'agricoltore
  • utenza domestica non servita dal servizio di raccolta come da certificazione redatta dall'ufficio ambiente.

L'esenzione dal pagamento della TARI è previsto nei casi:

  • in cui l'ISEE sia minore o uguale a 3.000,00 €
  • in cui si trasferisce la propria residenza all'interno del centro storico (solamente per il primo anno).
Agevolazioni TARI per utenze non domestiche

I requisiti per chiedere le agevolazioni TARI per utenze non domestiche sono i seguenti:

  • i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo mai ricorrente (il periodo non deve essere superiore ai 183 giorni all'anno solare)
  • i locali utilizzati ai fini istituzionali dalle associazioni e dagli enti non a scopo di lucro nonchè dalle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale
  • utenza non domestica non servita dal servizio di raccolta come da certificazione redatta dall'ufficio ambiente
  • locali in cui si è provveduto a rimuovere slot-machine o apparecchi similare (se stabilita da apposita delibera Consiglio Comunale).

L'esenzione dal pagamento della TARI è previsto nel caso in cui si apre una nuova attività economica all’interno del centro storico (solamente per il primo anno).

Ulteriore rateizzazione dell'avviso di pagamento ordinario dell'anno corrente (dal 2023)

A decorrere dall'anno 2023 è possibile richiedere, purché in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti, una ulteriore rateizzazione sull'avviso di pagamento ordinario dovuto relativo all'anno corrente il cui importo sia complessivamente superiore ad € 100,00 nei seguenti casi:

  • dichiarare mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l’annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
  • contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell’anno precedente a quello di applicazione della rateizzazione, è pari o inferiore ad € 7.000,00;
  • qualora l’importo dovuto calcolato sull’intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione di avvisi di pagamento il cui importo risulta maggiore di € 100,00, il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l’anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate sono stabiliti nel seguente modo:

  • per importi fino a € 100,00 – 3 rate come da avviso relativo all’anno di riferimento (stessa scadenza rate);
  • per importi maggiori a € 100,00 e fino ad € 200,00 - 5 rate mensili con decorrenza 06/08 dell’anno di riferimento;
  • per importi maggiori ad € 200,00 - 6 rate mensili con decorrenza 06/08 dell’anno di riferimento.

L'istanza può essere inoltrata mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo oppure a mezzo email all'indirizzo protocollo@santelpidioamare.it o P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.santelpidioamare.it utilizzando l'apposito modello.

 

In Comune di Sant'Elpidio a Mare …

Il regolamento per la disciplina della TARI, le tariffe vigenti nell'anno corrente ed i relativi coefficienti di produzione rifiuti (Kd) del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158 (utili per eventuale conferimento a soggetti esterni al pubblico servizio), possono essere consultati cliccando nei seguenti link sottostanti:

Regolamento TARI vigente

Tariffe TARI anno corrente

Coefficienti produzione rifiuti

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Ultimo aggiornamento: 09/05/2023 09:30.48