Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.

Se il Comune non ha definito alcuna modalità il debitore può comunque chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema (Legge 27/12/2019, n. 160):

  • fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
  • da 100,01 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili
  • da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili
  • da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
  • da 6.000,01 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili
  • oltre 20.000,00 €, da 37 a 72 rate mensili.

La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.

In Comune di Sant'Elpidio a Mare …

Su domanda del debitore, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute e risultanti da avvisi di accertamento il cui ammontare, singolo o complessivo, sia superiore a 200,00 €.

La domanda di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento.

Si definisce situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica la situazione del debitore a cui è impedito il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale e che può essere ricondotta, a titolo esemplificativo, alle seguenti condizioni:

  • temporanea carenza di liquidità finanziaria
  • stato di crisi aziendale dovuta a eventi di carattere transitorio
  • stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque situazione che impedisca la normale attività lavorativa
  • diminuzione del reddito imponibile derivante da riduzione dell'attività lavorativa o da altre cause.

La rateizzazione del pagamento delle somme dovute viene concessa nel rispetto dei seguenti limiti:

importo numero di rate mensili concesse
da 200,01 € a 300,00 €                     2

da 300,01 € a 1.000,00 €

                    4
da 1.000,01 € a 2.500,00 €                     7
da 2.500,01 € a 4.000,00 €                    12
da 4.000,01 € a 6.000,00 €                    18
da 6.000,01 €                     36

 

Per richieste di rateizzazione che superano i 15.000,00 € dovrà essere costituita apposita fideiussione.

In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione la quale poi non può essere più concessa.

L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in unica soluzione escutendo la garanzia prestata. Le sanzioni saranno applicate per intero.

Per le somme iscritte in riscossione coattiva, il contribuente deve rivolgersi ad Andreani Tributi Srl, concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali.

Consulta il sito della Andreani Tributi Srl

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Ultimo aggiornamento: 09/08/2023 01:43.02