Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati

Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati

Con l'entrata in vigore del Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7, non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati.

É possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista e agli uffici provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.

In sostanza viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà oppure sulla dichiarazione di vendita (in caso di mancanza del certificato di proprietà).

I beni mobili registrati sono quelli identificati dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2683, Codice civile:

Requisiti soggettivi

Possono chiedere l'autentica:

  • i maggiorenni capaci di intendere e di volere, previo accertamento dell'identità
  • gli interdetti, in questo caso la firma è apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina
  • chi non sa o non può firmare. In questo caso il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".

Approfondimenti

Come e quando richiederla

L'autentica può essere richiesta:

  • ai titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), agli uffici provinciali ACI che gestiscono il PRA, agli uffici della Motorizzazione Civile Provinciali (UMC), alle Delegazioni ACI o agli studi di consulenza automobilistica
  •  ai dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica
  •  agli uffici comunali solo per i certificati di proprietà originariamente cartacei, ma non per le copie cartacee dei certificati di proprietà digitali.

Nel Comune di Sant’Elpidio a Mare l'autentica deve essere richiesta all'ufficio anagrafe.

Il dipendente comunale che esegue l'autenticazione della firma non deve effettuare alcuna attività di accertamento riguardo la titolarità del bene mobile registrato, non può essere considerato responsabile in merito ad eventuali false dichiarazione e non dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto. 

A cosa serve

L’interessato deve provvedere ad esibire il modulo o il Certificato di Proprietà (CdP) sul quale deve essere eseguita l’autenticazione.

Relativamente ai Certificati di Proprietà Digitali (CdPD), questi non possono essere autenticati in Comune anche se predisposti direttamente dagli uffici PRA/ACI, o da agenzie di pratiche auto abilitate (Sportello Telematico dell'Automobilista - STA) (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.72/2019 e sentenza del Consiglio di Stato n.590/2019)

L’autenticazione viene eseguita ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo e non dell’art. 21 del T.U. n. 445/2000 (l’eventuale riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 costituisce una mera irregolarità che, tuttavia, non determina la ricusazione dell’autentica stessa), previa apposizione della sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale che effettua l'autentica. L’atto di vendita viene redatto, di norma, sul retro del certificato di proprietà (mod. NP-1B) nel riquadro “T”.

Nel caso in l'interessato non fosse in grado di apporre la propria firma, potranno essere attivate le procedure previste dall'art.4 del d.P.R. n.445/2000

Identificazione

Le modalità di identificazione sono quelle consuete e cioè mediante documento di identità o di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno).

Responsabilità

Come previsto dalla formulazione letterale dell’articolo 7, si ritiene che la persona che firma l’atto si assuma ogni responsabilità circa la titolarità della sua sottoscrizione, ossia circa il suo effettivo potere di rappresentanza.

Autenticazione di certificati digitali (CDPD)

Per i certificati digitali (CDPD) non è più possibile procedere all’autentica di firma poiché i Comuni non sono mai stati dotati degli strumenti per agire digitalmente sulla procedura di vendita (vedi sentenza del Consiglio di Stato n. 590/2019REG.PROV.COLL, pubblicata il 24 gennaio 2019, assunta proprio sulla base della valutazione di natura vincolante dell’atto, al fine di non vanificare l’evoluzione digitale della procedura e nel principio dell’unicità del documento stesso).

Dal 1° gennaio 2020 il DU (Documento Unico del veicolo) ha sostituito il certificato di proprietà dell’auto e comprenderà anche la carta di circolazione.

Con la nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2020 le procedure sono state completamente digitalizzate e contestualmente, con il Decreto ministeriale 13/03/2019, è stata disposta l’abrogazione della modulistica prevista per l’immatricolazione, aggiornamento della carta di circolazione conseguente al trasferimento di proprietà dei veicoli nonché di altre procedure legate ai beni mobili registrati.

Pur definendo l’intero processo di digitalizzazione, sia dal punto di vista normativo e sia per quello gestionale, nulla si prevede per i documenti cartacei ancora in uso. Nel Comunicato ministeriale 19/04/2019 a firma del Ministero dei Trasporti, ACI e PRA, relativamente agli «atti nativi cartacei», le poche indicazioni  presenti conducono direttamente alla competenza degli STA (sportello telematico dell’automobilista) per la dematerializzazione del documento (il vecchio CDP), con conseguente sottoscrizione, mediante tablet, da parte del venditore. Il tutto verificato e controfirmato dal funzionario dello STA.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'Automobile Club d'Italia

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:11.05