
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche. Restano in capo dell’utente amministrato tutti i cosiddetti “atti personalissimi” che può svolgere in autonomia: il beneficiario, quindi, con tale misura non viene interdetto.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato alla procura della Repubblica a cura del Tribunale Ordinario (volontaria giurisdizione), dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia assente la rete familiare o in presenza, all'interno della stessa, di una elevata conflittualità, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutela del soggetto (valutazione dell'assistente sociale).
L’utente o il familiare può presentare direttamente, e in totale autonomia, la domanda al tribunale competente.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
In Comune di Sant'Elpidio a Mare …
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